Vetrate amovibili su verande e balconi

Il Decreto Aiuti-Bis dà il via libera per installarle senza permessi.

Il decreto Aiuti-bis chiarisce che l’installazione di vetrate panoramiche rientra tra gli interventi in ediliza libera. A patto che non “configurino spazi stabilmente chiusi” con aumento dei volumi, che consentano una “naturale micro-aerazione” e che abbiano impatto visivo minimo.

Il decreto Aiuti-bis da 17 miliardi, che si trova in terza lettura al Senato per l’approvazione definitiva dopo la modifica in extremis alla Camera per eliminare l’abrogazione al tetto degli stipendi per alcune figure apicali della Pa, contiene anche una modifica al Testo unico dell’edilizia che fa rientrare “l’installazione di vetrate panoramiche amovibili” tra gli interventi di edilizia libera, ovvero lavori che si possono eseguire senza che sia necessario richiedere alcun permesso.

Si tratta dell’articolo 33-quater, che è stato introdotto con le modifiche del Senato in prima lettura. Come spiega nel dettaglio il dossier redatto dai servizi parlamentari in vista del nuovo voto di Palazzo Madama, inserisce una nuova lettera al primo comma dell’articolo 6 del Testo unico “volta a ricomprendere tra le attività di edilizia libera – ossia che sono eseguite senza alcun titolo abilitativo – anche l’installazione di vetrate panoramiche amovibili”.

Nel dettaglio della norma

Le vetrate trasparenti e amovibili

Nel dettaglio della norma, si estende il regime di edilizia libera a queste fattispecie:

  1. gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione delle acque meteoriche, dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio;

2. gli interventi possono essere eseguiti purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi, con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal Regolamento Edilizio Tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile.

Si tratta dunque di vetrate, solitamente a scorrimento, che secondo l’Associazione che riunisce i produttori (Assvepa) si sostiene che un balcone protetto da queste vetrate panoramiche determina un risparmio energetico medio nell’ordine del 27,6%. Sciogliendo i dubbi che avevano portato a diverse interpretazioni sul loro ruolo a seconda dell’Ente locale nel cui ambito venivano installate, l’emendamento dell’Aiuti-bis dà ulteriori dettagli su come queste strutture si debbano configurare per esser esentate dalla richiesta di permesso.

 

Devono, in particolare:

  • favorire una naturale micro-areazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici;
  • ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.

Fonte: La Repubblica

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